Cos’è una segnalazione (WHISTLEBLOWING)
La segnalazione rappresenta il mezzo più efficace per prevenire e reprimere il dilagante fenomeno delle attività illecite che si consumano sui luoghi di lavoro.
Essa è prevista dalle leggi sul whistleblowing, strumento legale ampiamente sperimentato negli U.S.A. e Gran Bretagna, che consente al dipendente pubblico o privato di segnalare comportamenti irregolari o attività illecite riscontrabili all’interno di un’organizzazione pubblica o privata. Non è previsto l’obbligo di adottare una procedura di segnalazione ma appare innegabile come essa rappresenti il mezzo più efficace per prevenire e reprimere il dilagante fenomeno delle attività illecite che si consumano sui luoghi di lavoro. Appare, infatti, incontestabile la disastrosa ricaduta, sotto il profilo economico e di danno all’immagine, che si registra sul corretto andamento dell’Ente o della Società coinvolta.
Cosa succede dopo l'invio della segnalazione
La segnalazione, grazie ad un sofisticato e sicuro processo di criptazione che rende illeggibili i dati personali del segnalante, sarà inoltrata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o al Referente per la Gestione del Whistleblowing (RGW) della PA/Società. A seconda della modalità con cui è stato segnalato l'illecito, sono previste due diverse procedure per la gestione della segnalazione.
Se la segnalazione viene effettuata a mezzo posta, l’ufficio protocollo dovrà apporre gli estremi del protocollo di arrivo sulla seconda busta chiusa senza aprirla e senza visionare il contenuto, avendo cura di inoltrare, senza ritardo, il plico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) o al Referente per la Gestione del Whistleblowing (RGW) della PA/Società. Tale forma di segnalazione non beneficerà della procedura informatizzata che prevede l’istantanea decodifica dei dati anagrafici rendendoli illeggibili a terzi, compreso il RPCT/RGW, ma sarà trattata in modo da non rendere noti i dati anagrafici contenuti nella seconda busta e ciò per garantire una efficace forma di tutela al segnalante.
Nel caso di segnalazione per via telematica,
escluso il caso in cui sia effettuata in modalità anonima,
verrà applicata la procedura informatica per la riservatezza dei dati anagrafici e
verrà garantita la tutela prevista dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Infatti, i dati anagrafici e personali del segnalante, criptati sin dall’inizio della procedura di segnalazione, risulteranno illeggibili a terzi soggetti, compreso il RPCT/RGW, e potrebbero essere resi noti a terzi solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre, i dati relativi alla parte descrittiva dei fatti illeciti e alla documentazione a corredo della segnalazione, saranno resi leggibili soltanto ai soggetti autorizzati facenti parte della commissione d’indagine.